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Sez. 1, Sentenza n. 2999 del 07/04/1997 (Rv. 503546 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI | Ritenute operate dal datore di lavoro - Richiesta di rimborso del dipendente - Termine di decadenza ex art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Sussistenza - Distinta disciplina ex art. 37 dello stesso d.P.R. - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503546-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITÀ DI RISCOSSIONE - VERSAMENTO DIRETTO - RIMBORSI - TERMINI

La richiesta di rimborso delle ritenute per I.R.P.E.F. effettuate, come sostituto d'imposta, dal datore di lavoro, sulle somme corrisposte a vario titolo (retribuzioni, premi, indennità, ivi compreso il t.f.r.), al dipendente, espressamente prevista dal secondo comma dell'art. 38 del d.P.R. 602 del 1973, deve essere presentata nel termine di decadenza di diciotto mesi dalla data in cui la ritenuta è stata operata. Esse ritenute, infatti, non rientrano nella disciplina delle "ritenute dirette" di cui all'art. 37 dello stesso D.P.R., perché tale ultima nozione implica una sorta di compensazione che lo Stato opera fra credito fiscale ed il controcredito del contribuente, e - pertanto - riguarda esclusivamente le amministrazioni statali.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 37 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)