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Sez. 2, Sentenza n. 2400 del 06/04/1983 (Rv. 427252 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - CITAZIONE IN GIUDIZIO DI PERSONA GIÀ DECEDUTA - NULLITÀ DELLA CITAZIONE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI PERSONA MUNITA DI PROCURA GENERALE - SANATORIA DELLA NULLITÀ PREDETTA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427252-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - CITAZIONE IN GIUDIZIO DI PERSONA GIÀ DECEDUTA - NULLITÀ DELLA CITAZIONE - COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI PERSONA MUNITA DI PROCURA GENERALE - SANATORIA DELLA NULLITÀ PREDETTA - ESCLUSIONE.*

Si ha nullità della citazione nel caso in cui sia convenuta in giudizio persona già deceduta, in quanto presupposto necessario della vocatio in ius è l'esistenza attuale delle parti, sicché il fatto oggettivo dell'inesistenza (per non essere mai NATO o per essere deceduto) del convenuto non consente l'insorgenza del rapporto contenzioso. Nè giova a sanare l'indicata nullità la Costituzione in giudizio di colui al quale, in vita, il convenuto defunto abbia conferito una procura generale, che si estingue con la morte del rappresentato. (V 244/79, mass n 396307).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1722, Cod. Proc. Civ. art. 101

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)