Sez. 2, Sentenza n. 244 del 12/01/1979 (Rv. 396307 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO AL PRETORE - MORTE DEL RICORRENTE PRIMA DELLA NOTIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI COMPARIZIONE - NULLITA DEL GIUDIZIO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO.*
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO AL PRETORE - MORTE DEL RICORRENTE PRIMA DELLA NOTIFICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI COMPARIZIONE - NULLITA DEL GIUDIZIO - RILEVABILITA D'UFFICIO IN OGNI STATO E GRADO.*
Poiche il contraddittorio tra le parti si istituisce dopo che la domanda venga portata a conoscenza della parte convenuta, deve essere dichiarata la nullita dell'intero giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, qualora la parte ricorrente sia deceduta dopo la presentazione del ricorso ma prima della notificazione del provvedimento di comparizione delle parti dinanzi al pretore.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 165 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)