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Sez. 3, Sentenza n. 1596 del 27/06/1967 (Rv. 328390 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - RIPARTIZIONE TRA ATTORE E CONVENUTO.*
Stato
decisa il 1967-06-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328390-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - RIPARTIZIONE TRA ATTORE E CONVENUTO.*

In tema di ripartizione dell'Onere della prova, i fatti costitutivi e i requisiti dell'Azione devono essere provati da chi si rende attore in giudizio, mentre incombe al convenuto l'Onere di provare le eccezioni con le quali egli contrapponga l'esistenza di fatti impeditivi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio. (conforme alla sentenza n 327'66, massima n320631).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)