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Sez. 3, Sentenza n. 4791 del 13/07/1983 (Rv. 429679 - 01)

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - NASCITA RISPETTIVA - MOMENTO RILEVANTE - CONSEGUENTE IN TEMA DI ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI ESSI.*
Stato
decisa il 1983-07-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429679-01

CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - NASCITA RISPETTIVA - MOMENTO RILEVANTE - CONSEGUENTE IN TEMA DI ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DI ESSI.*

Il diritto di prelazione ed il diritto di riscatto di fondo rustico in favore dell'affittuario, ai sensi e nel concorso dei requisiti fissati dall'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 e successive modificazioni, insorgono, rispettivamente, nel momento in cui il proprietario abbia dato inizio allo "iter" formativo dell'alienazione al terzo, comunicando all'affittuario la proposta contrattuale, e nel momento in cui il proprietario medesimo abbia concluso la compravendita con il terzo, senza aver consentito allo affittuario l'Esercizio del diritto di prelazione. Ciò comporta che, al fine del riconoscimento del diritto di riscatto, il riscontro dei suddetti requisiti va effettuato con riferimento alla data della vendita al terzo, ma non osta a che la relativa indagine possa avvalersi del riconoscimento dei requisiti stessi da parte del proprietario al momento anteriore della nascita del diritto di prelazione, ove il medesimo proprietario non abbia dedotto una sopravvenuta modificazione delle relative circostanze di fatto. (V 2461/81, mass n 413239).*

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)