Sez. 3, Sentenza n. 2461 del 24/04/1981 (Rv. 413239 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - NASCITA - MOMENTO DETERMINANTE - OBBLIGHI A CARICO DEL PROPRIETARIO - COPIA DEL PRELIMINARE DI VENDITA - TRASMISSIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - NASCITA - MOMENTO DETERMINANTE - OBBLIGHI A CARICO DEL PROPRIETARIO - COPIA DEL PRELIMINARE DI VENDITA - TRASMISSIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Poiche il diritto di prelazione di cui all'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 (modificato dalla legge 14 agosto 1971 n 817) sorge ex lege in favore dell'affittuario coltivatore diretto nel momento in cui viene posto in essere l'atto iniziale dell'iter formativo del contratto di compravendita fra il proprietario del fondo ed il terzo - e cioe la proposta contrattuale formulata da una di tali parti e comunicata all'altra - la comunicazione di tale proposta allo affittuario coltivatore diretto se contenente le indicazioni prescritte dall'art 8 della legge n 817 del 1971, esaurisce l'Obbligo posto a carico del proprietario, senza che sia necessaria la trasmissione di copia del preliminare di vendita. (V 4017/80, mass n 407928; (V 1060/79, mass n 397259; (Conf 4382/74, mass n 373061, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)