Sez. 6 - , Sentenza n. 35818 del 10/12/2020 Cc. (dep. 14/12/2020) Rv. 280114 - 02
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Mandato di arresto europeo – Applicazione di misura coercitiva – Esecuzione – Inosservanza da parte della polizia giudiziaria del dovere di informare l’arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore nello Stato richiedente – Nullità a regime intermedio – Ragioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE
In tema di mandato di arresto europeo, l'inosservanza, da parte della polizia giudiziaria, incaricata dell'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva emessa dalla Corte di appello, del dovere di informare l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore nello Stato richiedente, ai sensi dell'art. 9, comma 5-bis, della legge 22 aprile 2005, n. 69, introdotto dall'art. 4, comma 1, lett. h), del d.lgs. 15 settembre 2016, n. 184, determina una nullità a regime intermedio, in quanto riguardante l'assistenza dell'imputato ovvero dell'indagato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuta sanata la nullità, avendo l'interessato provveduto ugualmente a nominare un difensore nello Stato di emissione, nonostante l'omesso avvertimento in ordine a tale facoltà).
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 9 com. 5, Decreto Legisl. 15/09/2016 num. 184 art. 4 com. 1 lett. H, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)