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Sez. 6, Sentenza n. 17592 del 05/04/2017 Cc. (dep. 06/04/2017) Rv. 269879 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Mandato di arresto europeo - Applicazione di misura coercitiva - Esecuzione - Inosservanza da parte della polizia giudiziaria del dovere di informare l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore nello Stato richiedente - Conseguenze - Invalidità o inefficacia dell'atto di arresto o della sentenza che dispone la consegna - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269879-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE

In tema di mandato di arresto europeo, l'inosservanza da parte della polizia giudiziaria, incaricata dell'esecuzione dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva emessa dalla corte di appello, del dovere di informare l'arrestato o il fermato della facoltà di nominare un difensore nello Stato richiedente, ai sensi dell'art. 9, comma 5-bis, l. 22 aprile 2005, n. 69, introdotto dall'art. 4, comma primo, lett. h), d. lgs. 15 settembre 2016, n. 184, non determina alcuna invalidità o inefficacia dell'atto di arresto nè della sentenza che dispone la consegna dell'interessato.

Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 9 com. 5 n. 2, Decreto Legisl. 15/09/2016 num. 184 art. 4 com. 1 lett. H

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)