Sez. 2, Sentenza n. 433 del 22/01/1982 (Rv. 418133 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - MASSIMI - SUPERAMENTO - CONDIZIONI - PREVIO PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - RIMBORSO DELLA TASSA CORRISPOSTA PER DETTO PARERE - DIRITTI DI PROCURATORE RELATIVI - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE - MASSIMI - SUPERAMENTO - CONDIZIONI - PREVIO PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - RIMBORSO DELLA TASSA CORRISPOSTA PER DETTO PARERE - DIRITTI DI PROCURATORE RELATIVI - SPETTANZA - CONDIZIONI.*
In tema di liquidazione degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore, poiché l'art. 4, secondo comma, della tariffa professionale approvata con il d.m. 25 maggio 1973 e di quella approvata con il d.m. 23 dicembre 1976 consente il superamento dei massimi stabiliti per gli onorari solo se tra la prestazione dello avvocato e del procuratore e gli stessi onorari risulti "una manifesta sproporzione" e "purché la parte che vi abbia interesse esibisca il parere del competente consiglio dell'ordine", per il principio di causalità imperante in materia di spese processuali, in tanto spettano il rimborso della tassa corrisposta per detto parere ed i diritti di procuratore relativi, in quanto il giudice riconosca la sproporzione suindicata e liquidi di conseguenza un onorario superiore ai massimi tabellari, poiché, ove il diritto a siffatto onorario venga disconosciuto, la spesa inerente alla richiesta del parere in questione non può essere accollata alla controparte, che ad essa non ha dato causa alcuna.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Legge 03/08/1949 num. 536 art. 1 CORTE COST., Legge 07/11/1957 num. 1051 CORTE COST., DM 25/05/1973 art. 4, DM 23/12/1976 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)