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Sez. 2, Sentenza n. 839 del 10/02/1986 (Rv. 444377 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - NECESSITÀ - CONDIZIONI - RIMBORSO DELLA TASSA CORRISPOSTA PER DETTO PARERE E DIRITTI DI PROCURATORE RELATIVI - ATTRIBUZIONE - PRESUPPOSTI - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444377-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PARERE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE - NECESSITÀ - CONDIZIONI - RIMBORSO DELLA TASSA CORRISPOSTA PER DETTO PARERE E DIRITTI DI PROCURATORE RELATIVI - ATTRIBUZIONE - PRESUPPOSTI - CONSEGUENZE.*

In tema di liquidazione degli onorari di avvocato e dei diritti di procuratore, l'esibizione del parere del consiglio dell'ordine è necessaria allorché la parte domandi la liquidazione degli onorari in misura superiore al massimo della tabella, pertanto per il criterio della causalità applicabile in materia di spese processuali, il rimborso della tassa corrisposta per detto parere ed i diritti di procuratore relativi, vanno attribuiti solo ove il giudice riconosca giustificato il superamento dei massimi tabellari, con la conseguenza, in caso contrario, che la spesa inerente alla richiesta del parere in questione non può essere accollata alla controparte, che ad essa non ha dato causa. (V 433/82, mass n 418133).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 59 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)