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Sez. 1, Sentenza n. 1069 del 25/11/1982 Ud. (dep. 03/02/1983) Rv. 157322 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ DI SOSTANZE STUPEFACENTI - DETERMINAZIONE - QUANTITÀ OBIETTIVAMENTE PICCOLISSIMA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-11-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/157322-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE - MODICA QUANTITÀ DI SOSTANZE STUPEFACENTI - DETERMINAZIONE - QUANTITÀ OBIETTIVAMENTE PICCOLISSIMA - FATTISPECIE.*

La nozione di modica quantità nella legge n. 685 del 1975 deve identificarsi con una quantità obiettivamente piccolissima di guisa che la sostanza stupefacente possa essere assunta dal singolo detentore. (nella specie si è precisato che la Determinazione della modica quantità di sostanze stupefacenti, involgendo valutazioni economiche e di ordine merceologica, integra un accertamento di fatto sottratto al Sindacato di legittimità). (V mass n 153356; (Conf mass n 142755).*

Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 72 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)