Sez. 1, Sentenza n. 4199 del 22/01/1982 Ud. (dep. 23/04/1982) Rv. 153356 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE NON PRESENTE NELLA LEGGE - NOZIONE RICAVABILE IN SEDE INTERPRETATIVA - ELEMENTI COSTITUTIVI.*
STUPEFACENTI - IN GENERE - MODICA QUANTITÀ - NOZIONE NON PRESENTE NELLA LEGGE - NOZIONE RICAVABILE IN SEDE INTERPRETATIVA - ELEMENTI COSTITUTIVI.*
L'art. 80 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 non definisce la nozione di modica quantità di sostanze stupefacenti, che, dal punto di vista obiettivo, si configura come quantità piccolissima. Ne consegue che non può considerarsi modica la quantità di stupefacenti in possesso dell'agente che anche per la sua natura e la sua qualità venga e possa essere utilizzata per un certo periodo di tempo, frazionandola in piccole dosi singole. (nella specie, l'imputato era stato trovato in possesso di una quantità complessiva di grammi 87, 50 di hascisc, grammi 82 di olio di haschisch, tre bustine di eroina e tre dosi di l.S.d. e aveva dedotto che la consumava a piccole dosi). (V. Mass. N. 141088 anno 1979; mass. Nn. 147393, 149922, 1507464 anno 1981; mass. N. 152045 anno 1982 sul concetto di "modica quantità" e sugli elementi costitutivi della stessa).*
Riferimenti normativi: Legge 22/12/1975 num. 685 art. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)