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Sez. 2, Sentenza n. 156 del 16/01/1973 (Rv. 361925 - 01)

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - TRA DUE PARTI DI UN IMMOBILE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361925-01

DIRITTI REALI - SERVITU - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITU VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER DESTINAZIONE DEL PADRE DI FAMIGLIA - TRA DUE PARTI DI UN IMMOBILE - CONDIZIONI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La Costituzione della servitu per destinazione del padre di famiglia ha luogo anche se la relazione di asservimento esista tra due parti dell'immobile - e non soltanto tra due fondi - allorche queste cessino di appartenere allo stesso proprietario. Anche in tal caso, tuttavia, occorre che si tratti di parti univocamente individuate quali termini della relazione di asservimento da opere visibili e permanenti, da cui possa desumersi senza alcun dubbio la predisposizione di uno stato di cose obiettivamente idoneo ad assicurare una utilita che sia specificamente a vantaggio di una delle parti in se considerate e rispettivamente a carico dell'altra, parimenti in se considerata. Lo stabilire la sussistenza in concreto di opere con i cennati caratteri e accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in Sede di legittimita se esente da vizi logici e giuridici. (Conf 2852/69, mass n 342654).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1062

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)