Sez. 3, Sentenza n. 2635 del 27/04/1984 (Rv. 434648 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - DANNI NON PATRIMONIALI - ESTENSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - DANNI NON PATRIMONIALI - ESTENSIONE.*
Ai fini dell'art. 1916 cod.civ., nella surroga a favore dello assicuratore rientrano anche i danni non patrimoniali i quali, pur traendo fonte e giustificazione da elementi diversi da quelli che integrano il danno patrimoniale (costituendo la C.d. pecunia doloris), rappresentano pur sempre una componente del risarcimento; conseguentemente l'intera indennità di Assicurazione è ripetibile dall'assicuratore nei confronti del terzo responsabile, nei limiti di quanto dal medesimo dovuto a titolo di risarcimento del danno, senza alcuna distinzione al riguardo. (Conf 2583/81, mass n 413357; (Conf 917/80, mass n 404348; (Conf 1175/74, mass n 369197; (Conf 1881/72, mass n 358935).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)