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Sez. 3, Sentenza n. 4689 del 25/05/1987 (Rv. 453340 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - DANNI NON PATRIMONIALI - INCLUSIONE - CONSEGUENZA.*
Stato
decisa il 1987-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453340-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - DANNI NON PATRIMONIALI - INCLUSIONE - CONSEGUENZA.*

Ai fini dell'art. 1916 cod. civ., nella surroga a favore dello assicuratore rientrano anche i danni non patrimoniali i quali, pur traendo fonte e giustificazione da elementi diversi da quelli che integrano il danno patrimoniale (costituendo la cosiddetta pecunia doloris), rappresentano pur sempre una componente del risarcimento; conseguentemente l'intera indennità di Assicurazione è ripetibile dall'assicuratore nei confronti del terzo responsabile, nei limiti di quanto dal medesimo dovuto a titolo di risarcimento del danno, senza alcuna distinzione al riguardo. (Conf 5551/86, mass n 448067; (Conf 2635/84, mass n 434648; (Conf 2583/81, mass n 413357; (Conf 917/80, mass n 404348; (Conf 1175/74, mass n 369197; (Conf 1881/72, mass n 358935).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)