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Sez. 2, Sentenza n. 2363 del 17/02/2012 (Rv. 621865 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE | Condominio cosiddetto "parziale" - Configurabilità - Condizioni - Conseguenze - Sentenza resa nei confronti del condominio dell'intero edificio - Impugnazione - Legittimazione del condominio parziale - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-02-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621865-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE

Il condominio parziale - situazione configurabile per la semplificazione dei rapporti gestori interni alla collettività condominiale, in ordine a determinati beni o servizi appartenenti soltanto ad alcuni condomini - è privo di legittimazione processuale in sostituzione dell'intero condominio in ordine all'impugnazione per cassazione di una sentenza di merito, che abbia visto quest'ultimo parte di una controversia volta al risarcimento dei danni occasionati dall'esecuzione di un appalto dal medesimo conferito, a nulla rilevando che amministratore del condominio parziale ricorrente sia la stessa persona fisica, investita di tale ufficio nel condominio dell'intero edificio. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione, il ricorso per cassazione proposto dal Condominio della Scala "D" dell'edificio condominiale parte del giudizio di merito).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123 com. 3, Cod. Civ. art. 1130, Cod. Civ. art. 1131

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)