Sez. 2, Sentenza n. 8066 del 18/04/2005 (Rv. 580047 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE | Pluralità di edifici compresi in una più complessa organizzazione condominiale - Beni comuni - Appartenenza separata ad alcuni proprietari - Conseguenze - Condominio parziale - Configurabilità - Sussistenza - Fondamento - Spese - Ripartizione - Criteri.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI GESTIONE (RIPARTIZIONE) - IN GENERE
Nell'ipotesi in cui il condominio sia costituito da un complesso residenziale formato da un insieme d'edifici, raggruppati in blocchi, ciascuno dei quali comprenda diversi corpi di fabbrica, è configurabile, alla luce del principio di cui all'art.1123 terzo comma cod. civ., l'ipotesi del "condominio parziale" (con la correlativa responsabilità nella ripartizione delle spese), qualora le parti comuni relative ai singoli blocchi d'edifici appartengano ai soli proprietari delle unità immobiliari comprese in ognuno di essi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117, Cod. Civ. art. 1123
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)