Sez. 1, Sentenza n. 1310 del 20/10/1969 Ud. (dep. 16/02/1970) Rv. 113965 - 01
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI -FALSITA PERSONALE - FALSE DICHIARAZIONI SULLA IDENTITA O SU QUALITA PERSONALI - ESTREMI - DICHIARAZIONE DI GENERALITA DI PERSONA INESISTENTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - FINE E MOVENTE DELL'ALTERAZIONE DELLE PROPRIE GENERALITA - IRRILEVANZA.*
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI -FALSITA PERSONALE - FALSE DICHIARAZIONI SULLA IDENTITA O SU QUALITA PERSONALI - ESTREMI - DICHIARAZIONE DI GENERALITA DI PERSONA INESISTENTE - NECESSITA - ESCLUSIONE - FINE E MOVENTE DELL'ALTERAZIONE DELLE PROPRIE GENERALITA - IRRILEVANZA.*
Ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art 496 cod pen non e necessario che l'agente dichiari, assumendole come proprie, le generalita di persone inesistenti, ma e sufficiente che alteri le proprie, rendendo sulle stesse mendaci dichiarazioni al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio, indipendentemente dal fine o dal movente dell'alterazione, che sono assolutamente irrilevanti.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 496
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)