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Sez. 5, Sentenza n. 8441 del 23/05/1984 Ud. (dep. 11/10/1984) Rv. 166048 - 01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI - FALSE DICHIARAZIONI SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI - ELEMENTO OGGETTIVO - MODIFICAZIONE DI UNA LETTERA DEL COGNOME - SUSSISTENZA DEL REATO.*
Stato
decisa il 1984-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166048-01

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ PERSONALE - FALSA ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE A P.U. SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI - FALSE DICHIARAZIONI SULLA IDENTITÀ O SU QUALITÀ PERSONALI - ELEMENTO OGGETTIVO - MODIFICAZIONE DI UNA LETTERA DEL COGNOME - SUSSISTENZA DEL REATO.*

Nelle ipotesi delittuose previste dagli artt. 495 e 496 cod. pen., il mendacio è punibile ogni qual volta si verifichi inganno alla pubblica fede personale per effetto di false dichiarazioni o attestazioni sull'identità, lo stato o altra qualità della propria o dell'altrui persona. Ne consegue che il reato è integrato anche con la sostituzione di una sola lettera del cognome. (V mass n 149780; (V mass n 137048; (V mass n 129746; (V mass n 113965; (V mass n 111716).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 495 CORTE COST., Cod. Pen. art. 496

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)