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Sez. 3, Sentenza n. 798 del 09/02/1981 (Rv. 411280 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PREZZO TERZI - IN GENERE - PIGNORAMENTO DI UN LIBRETTO DI DEPOSITO POSTALE - FORME.*
Stato
decisa il 1981-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411280-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PREZZO TERZI - IN GENERE - PIGNORAMENTO DI UN LIBRETTO DI DEPOSITO POSTALE - FORME.*

Poiche il libretto di deposito postale costituisce un documento di legittimazione alla richiesta di pagamento ed alla riscossione, e non gia un titolo di credito, il pignoramento ad esso riferito deve essere riguardato come afferente al credito del debitore esecutato nei confronti della amministrazione postale e va, quindi, eseguito con atto a questa notificato, a norma dell'art 543 cod proc civ, e non invece presso il debitore o presso il terzo che abbia il possesso del documento stesso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)