Sez. 3, Sentenza n. 798 del 09/02/1981 (Rv. 411280 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PREZZO TERZI - IN GENERE - PIGNORAMENTO DI UN LIBRETTO DI DEPOSITO POSTALE - FORME.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PREZZO TERZI - IN GENERE - PIGNORAMENTO DI UN LIBRETTO DI DEPOSITO POSTALE - FORME.*
Poiche il libretto di deposito postale costituisce un documento di legittimazione alla richiesta di pagamento ed alla riscossione, e non gia un titolo di credito, il pignoramento ad esso riferito deve essere riguardato come afferente al credito del debitore esecutato nei confronti della amministrazione postale e va, quindi, eseguito con atto a questa notificato, a norma dell'art 543 cod proc civ, e non invece presso il debitore o presso il terzo che abbia il possesso del documento stesso.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)