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Sez. 3, Sentenza n. 6242 del 15/07/1987 (Rv. 454530 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - PIGNORAMENTO DI UNA SOMMA DEPOSITATA DAL DEBITORE PRESSO UN UFFICIO POSTALE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO AL DIRIGENTE DI DETTO UFFICIO - NECESSITÀ - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE - EMISSIONE A CARICO DEL DETENTORE DEL LIBRETTO POSTALE - ESCLUSIONE - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE POSTALE - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1987-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454530-01

ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO TERZI - IN GENERE - PIGNORAMENTO DI UNA SOMMA DEPOSITATA DAL DEBITORE PRESSO UN UFFICIO POSTALE - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO AL DIRIGENTE DI DETTO UFFICIO - NECESSITÀ - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE - EMISSIONE A CARICO DEL DETENTORE DEL LIBRETTO POSTALE - ESCLUSIONE - A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE POSTALE - OBBLIGATORIETÀ.*

Quando oggetto di pignoramento sia una somma depositata dal debitore presso un ufficio postale (nella specie: libretto postale infruttifero), l'atto di pignoramento deve essere notificato, oltre che al debitore, anche al dirigente dell'ufficio postale e, parallelamente, siccome il libretto postale non è un titolo di credito ma un documento di legittimazione, l'ordinanza di assegnazione non può essere emessa a carico di chi ha la mera detenzione del libretto (nella specie: il cancelliere di una Sezione del tribunale), bensì dell'amministrazione postale presso la quale è depositata la somma oggetto del credito pignorato. (V 798/81, mass n 411279; (V 798/81, mass n 411280; (V 6245/80, mass n 409980).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 543, Cod. Proc. Civ. art. 553 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)