Sez. 3, Sentenza n. 11366 del 19/12/1996 (Rv. 501421 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Espletamento - Richiesta all'I.P.A. - Sufficienza - Comparizione personale in sede di convocazione - Necessità - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE
In tema di controversie agrarie, il tentativo obbligatorio di conciliazione - al quale l'art. 46 della legge 3 maggio 1982 n. 203 subordina la proponibilità dell'azione giudiziaria - è assolto con la richiesta di attivazione della procedura all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, anche se le parti (o taluna di esse) non compare in sede di successiva convocazione.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)