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Sez. 3, Sentenza n. 9386 del 11/06/2003 (Rv. 564180 - 01)

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE | Espletamento - Richiesta all'I.P.A. - Sufficienza - Comparizione personale in sede di convocazione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564180-01

CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - DISPOSIZIONI PROCESSUALI - TENTATIVO DI CONCILIAZIONE (STRAGIUDIZIALE) - IN GENERE

In tema di controversie agrarie, il tentativo obbligatorio di conciliazione - al quale l'art. 46 della legge 3 maggio 1982 n. 203 subordina la proponibilità dell'azione giudiziaria - è assolto con la richiesta di attivazione della procedura all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura ed alla controparte, così che, trascorso il termine dilatorio di sessanta giorni fissato dalla legge, la parte può dare inizio alla lite senza che rilevi che l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura abbia convocato le parti e le associazioni di categoria o se, avendole convocate, queste non si siano presentate o se, essendosi presentate, il tentativo di conciliazione sia fallito.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)