Sez. U, Sentenza n. 20159 del 24/09/2010 (Rv. 614113 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Ricusazione del collegio giudicante nel suo complesso - Inammissibilità - Fondamento.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
In tema di procedimento disciplinare nei confronti di magistrati, è inammissibile la ricusazione proposta contro il collegio giudicante della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura nel suo complesso, poiché le cause di astensione e di ricusazione previste dal vigente codice di rito penale sono sempre riferibili direttamente o indirettamente al giudice come persona fisica.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 18, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Legge 24/03/1958 num. 195 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)