Sez. 3, Sentenza n. 4657 del 02/03/2006 (Rv. 588098 - 01)
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE | Procedimento disciplinare - Norme applicabili - Ipotesi di astensione e ricusazione tratte dal codice di rito civile - Conseguenze - Ricusabilità dell'intero collegio - Esclusione.
PROFESSIONISTI - PROFESSIONI SANITARIE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 64 del d.P.R. 5 aprile 1950, n. 221 (contenente il regolamento di esecuzione del d.lgs. 13 settembre 1946, n. 233 sull'esercizio delle professioni sanitarie), i componenti del consiglio dell'ordine professionale dei farmacisti, che ha natura di collegio disciplinare, possono essere ricusati soltanto per i motivi stabiliti dal codice di procedura civile, e non anche per i motivi previsti dal codice di procedura penale e, quindi, allorché abbiano un interesse nella decisione della causa, per esso intendendosi un interesse personale e diretto, mentre la ricusazione non può essere rivolta nei confronti dell'organo collegiale nel suo complesso, in quanto l'art. 51 cod. proc. civ. prevede l'astensione e la ricusazione solo per cause riferibili direttamente o indirettamente al giudice come persona fisica.
Riferimenti normativi: DPR 05/04/1950 num. 221 art. 64, Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)