Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014 (Rv. 632916 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennizzo spettante a soggetti danneggiati da emotrasfusioni ai sensi della legge n. 210 del 1992 - Erogazione dell'indennizzo - Effetto sul credito risarcitorio - Interruzione della prescrizione o rinuncia ad avvalersene - Esclusione.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
L'erogazione dell'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, non integra, né ai fini dell'interruzione della prescrizione, né a quelli di una rinuncia anche implicita ad avvalersene, un riconoscimento - da parte dello Stato - del diritto al risarcimento del danno preteso da colui che ha patito lesioni a seguito di emotrasfusioni non sicure, in quanto detta erogazione comporta l'ammissione della sussistenza di fatti e circostanze riconducibili al solo elemento oggettivo della più ampia fattispecie risarcitoria azionata dal danneggiato, ma non si estende anche all'elemento soggettivo.
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2944
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)