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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21257 del 08/10/2014 (Rv. 632916 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Indennizzo spettante a soggetti danneggiati da emotrasfusioni ai sensi della legge n. 210 del 1992 - Erogazione dell'indennizzo - Effetto sul credito risarcitorio - Interruzione della prescrizione o rinuncia ad avvalersene - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632916-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

L'erogazione dell'indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, non integra, né ai fini dell'interruzione della prescrizione, né a quelli di una rinuncia anche implicita ad avvalersene, un riconoscimento - da parte dello Stato - del diritto al risarcimento del danno preteso da colui che ha patito lesioni a seguito di emotrasfusioni non sicure, in quanto detta erogazione comporta l'ammissione della sussistenza di fatti e circostanze riconducibili al solo elemento oggettivo della più ampia fattispecie risarcitoria azionata dal danneggiato, ma non si estende anche all'elemento soggettivo.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2937, Cod. Civ. art. 2944

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)