Sez. 3 - , Ordinanza n. 15734 del 15/06/2018 (Rv. 649411 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Emotrasfusioni - Riconoscimento dell'indennizzo ex l. n. 210 del 1992 - Accertamento della riconducibilità del contagio all'emotrasfusione - Necessità di prova nel giudizio risarcitorio - Esclusione - Ragioni.
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)
In tema di danni da emotrasfusioni, nel giudizio promosso dal danneggiato contro il Ministero della salute, l'accertamento della riconducibilità del contagio ad una emotrasfusione, compiuto dalla Commissione di cui all'art. 4 della l. n. 210 del 1992, in base al quale è stato riconosciuto l'indennizzo ai sensi di detta legge, non può essere messo in discussione dal Ministero, quanto alla riconducibilità del contagio alla trasfusione o alle trasfusioni individuate come causative di esso, ed il giudice deve ritenere detto fatto indiscutibile e non bisognoso di prova, in quanto, essendo la Commissione organo dello Stato, l'accertamento è da ritenere imputabile allo stesso Ministero.
Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)