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Sez. 1, Sentenza n. 614 del 08/04/1965 (Rv. 311152 - 01)

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TER- MINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - DENUNZIA DEI VIZI - SCOPERTA- ACCERTAMENTO - INCENSURABILITA.*
Stato
decisa il 1965-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/311152-01

VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TER- MINI E CONDIZIONI PER L'AZIONE - DENUNZIA DEI VIZI - SCOPERTA- ACCERTAMENTO - INCENSURABILITA.*

Si ha scoperta del vizio della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine per la denuncia dello stesso, per gli effetti di cui all'art. 1495 cod.civ., solo quando il compratore abbia acquistato la certezza obiettiva o completa della sua sussistenza, non essendo sufficiente al riguardo un semplice sospettò cio vale maggiormente quando trattisi di vendita di un complesso macchinario, composto di piu apparecchiature, il cui montaggio ed il cui funzionamento richiedano operazioni di particolare complessita. L'accertare in quale momento i vizi della cosa siano stati in realta scoperti, si da far sorgere nel compratore l'Onere della denuncia costituisce apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, la cui pronuncia, se immune da errori logici e giuridici, non puo formare oggetto di Sindacato di legittimita. (V. 852/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)