diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7202 del 03/08/1994 (Rv. 487628 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI | Vizi apparenti e vizi occulti - Decorrenza del termine breve di otto giorni - Compravendita fra imprenditori - Certezza dell'esistenza del vizio - Accertamento - Criteri.
Stato
decisa il 1994-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487628-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI

Ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni per la denunzia di vizi della compravendita, il "dies a quo" soltanto per il vizio apparente coincide con il giorno di ricevimento della merce, mentre per gli altri vizi, ossia per quelli non rilevabili attraverso un rapido e sommario esame del bene, utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, il termine decorre dal momento della scoperta, la quale si ha allorquando il compratore abbia acquisito certezza e non semplice sospetto che il vizio sussista, ciò ché, nella compravendita fra imprenditori, esperti del settore merceologico specifico, può ritenersi verificato nel momento in cui l'acquirente ha potuto eseguire gli esami necessari, equiparandosi in tal caso la possibilità di accertamento della condizione del bene alla riconoscibilità dei vizi apparenti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)