Sez. L, Sentenza n. 4364 del 21/07/1979 (Rv. 400883 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - TEMPORANEA APPLICAZIONE A FUNZIONI DI GRADO SUPERIORE - DISCIPLINA - NORMATIVA EX ART 13 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - INAPPLICABILITA.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONCORSI - TEMPORANEA APPLICAZIONE A FUNZIONI DI GRADO SUPERIORE - DISCIPLINA - NORMATIVA EX ART 13 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - INAPPLICABILITA.*
Le situazioni derivanti dalla temporanea applicazione degli agenti addetti a servizi di trasporto in concessione a funzioni di grado superiore sono disciplinate dalla normativa speciale contenuta nel RD 8 gennaio 1931 n 148, nel relativo regolamento (allegato a) e nelle correlative leggi di interpretazione, modificazione ed estensione, nell'ambito di un sistema autonomo per le promozioni e gli avanzamenti, onde non e applicabile la normativa generale a tutela dei lavoratori subordinati dettata dalla legge 20 maggio 1970 n 300 e quindi anche l'art 13 che ha sostituito l'art 2103 cod civ.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)