Sez. 1, Sentenza n. 18237 del 17/09/2015 (Rv. 636633 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Difensore esercente il proprio ufficio fuori dalla circoscrizione del tribunale di assegnazione - Elezione di domicilio "ex lege" presso la cancelleria del giudice procedente ex art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 - Modalità di notifica dell'atto di impugnazione - Alla parte presso la cancelleria - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Inesistenza della notifica - Regime.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Qualora la parte abbia eletto domicilio presso il proprio procuratore, e questi, svolgendosi il giudizio di gravame fuori della propria circoscrizione di assegnazione, non abbia a sua volta eletto domicilio presso un collega iscritto nel luogo ove ha sede l'autorità procedente (con conseguente fissazione di domicilio "ex lege" presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente ex art. 37 del r.d. n. 37 del 1934), la notifica dell'atto di impugnazione può, alternativamente, venir compiuta alla parte personalmente, ex art. 137 cod. proc. civ., ovvero al procuratore presso la cancelleria del luogo ove si svolge il giudizio d'appello, ma non anche alla parte presso detta cancelleria, dovendosi ritenere l'elezione di domicilio "ex lege" di cui all'art. 82 del citato r.d. limitata al solo procuratore costituito, e non anche estesa alla parte appellata. Ne consegue che la notificazione effettuata alla parte personalmente presso la cancelleria è inesistente ed insuscettibile di rinnovazione, o di sanatoria "ex tunc" per effetto della costituzione della parte nel giudizio di appello, giacché priva di qualsiasi collegamento con il destinatario della stessa.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 37, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)