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Sez. L - , Ordinanza interlocutoria n. 4667 del 23/02/2017 (Rv. 643417 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Procuratore "extra districtum" - Domicilio "ex lege" presso la cancelleria - Notifica alla parte personalmente presso detta cancelleria - Nullità - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643417-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - IN GENERE

La notifica del ricorso per cassazione effettuata alla parte personalmente presso la cancelleria dove sia stato domiciliato “ex lege” il suo procuratore esercente “extra districtum” va ritenuta nulla, e non inesistente, in quanto il luogo in cui la stessa viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento con il destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, con conseguente necessità di disporne la rinnovazione ove il vizio non sia stato sanato dall'avvenuta costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 37, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)