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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15095 del 19/06/2017 (Rv. 644733 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - INTIMAZIONE DI COMPARIZIONE - IN GENERE | Mancata comparizione del teste - Provvedimenti del giudice - Revocabilità per tale ragione della prova ammessa - Esclusione - Istanza di “sostituzione” del teste non comparso - Inammissibilità - Fondamento - Conseguenze.
Stato
decisa il 2017-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644733-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - INTIMAZIONE DI COMPARIZIONE - IN GENERE

Nell’ipotesi di mancata comparizione in udienza di testimoni regolarmente citati, il giudice istruttore non può revocare l'ordinanza di ammissione della prova per questa sola ragione, dovendo, invece, disporre l’accompagnamento coattivo del teste, la rogatoria, ovvero decidere di recarsi personalmente ad interrogarlo; peraltro, ove la parte chieda la sostituzione del teste non comparso, così dimostrando la volontà di rinunciare alla sua escussione, è corretto il provvedimento con il quale il giudice, rigettata tale istanza istruttoria, rinvii la causa per la precisazione delle conclusioni, atteso che l'istituto della sostituzione dei testimoni non è previsto dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 245 CORTE COST., Cod. Civ. art. 255

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)