Sez. 3, Sentenza n. 1020 del 17/01/2013 (Rv. 625064 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - INTIMAZIONE DI COMPARIZIONE - IN GENERE | Mancata comparizione di testimoni ritualmente citati - Onere di nuova citazione in capo alla parte interessata - Sussistenza - Fondamento.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - INTIMAZIONE DI COMPARIZIONE - IN GENERE
Nell'ipotesi di mancata comparizione in udienza di testimoni ritualmente citati dalla parte interessata, qualora il giudice non abbia esercitato il potere di ordinare una nuova intimazione o di disporne l'accompagnamento coattivo, ai sensi dell'art. 255 cod. proc. civ., l'onere di citare i testimoni all'udienza cui il giudice abbia rinviato per l'assunzione della prova grava sulla parte interessata, a pena di decadenza, ai sensi dell'art. 104 disp. att. cod. proc. civ., non potendo giovarsi la parte del mancato esercizio di poteri discrezionali attribuiti al giudice, stante la diversa "ratio" alla base, da un lato, dell'art. 104 (nonché degli artt. 208 e 250 cod. proc. civ.), fondata sul principio dispositivo del processo e sul rilievo del contraddittorio con la controparte, e, dall'altro, dell'art. 255 cod. proc. civ., fondata sul dovere di testimonianza e sugli strumenti attribuiti al giudice per assicurare lo svolgimento del processo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 208 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 250, Cod. Proc. Civ. art. 255 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 104 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)