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Sez. 3, Sentenza n. 1694 del 07/02/2012 (Rv. 621532 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE | Locazione di immobile per uso diverso da quello di abitazione - Ordine inibitorio da parte della P.A. - Inadempimento del locatore - Sussistenza - Risoluzione del contratto - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621532-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - IN GENERE

Nel contratto di locazione di un immobile per uso diverso da quello di abitazione costituisce inadempimento del locatore, giustificativo della risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1578 cod. civ., anche il vizio derivante dall'esistenza di un ordine inibitorio da parte della P.A. dell'attività che avrebbe dovuto svolgersi nel locale oggetto del contratto (nella specie, era stata inibita l'attività di una discoteca in attesa della regolarizzazione degli impianti del locale locato, ad essa adibito, ai fini dell'allaccio alla rete fognaria).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1578

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)