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Sez. U, Sentenza n. 14371 del 10/08/2012 (Rv. 623297 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Locazione di immobile per uso diverso da quello di abitazione - Ordinanza contingibile ed urgente del Comune - Domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni - Chiamata in causa del Comune su istanza del locatore convenuto - Domanda di garanzia impropria nei confronti della P.A. relativa ai danni richiesti dall'attore - Asserita illegittimità dell'ordine inibitorio - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Connessione con le domande inerenti al rapporto tra locatore e conduttore - Rilevanza ai fini dello spostamento della giurisdizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623297-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

Nell'ipotesi in cui il locatore di un immobile adibito ad uso diverso da quello di abitazione (nella specie, a palestra e centro estetico), convenuto in giudizio dal conduttore al fine di ottenere la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni, chiami in causa il Comune, chiedendone l'affermazione dell'esclusiva responsabilità quale conseguenza dell'emanata ordinanza sindacale di sospensione dell'attività svolta nel bene locato per carenze di salubrità ed agibilità, la domanda di garanzia impropria esercitata nei confronti della P.A., per la ritenuta illegittimità dell'ordinanza contingibile ed urgente dovuta all'insussistenza dei suoi presupposti qualificanti, appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, senza che abbia rilievo, al fine di legittimarne l'attrazione per connessione davanti al giudice ordinario, il collegamento esistente fra detto rapporto di garanzia ed il rapporto privatistico tra locatore e conduttore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Cod. Civ. art. 1578, Cod. Civ. art. 1585, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 32 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)