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Sez. 2, Sentenza n. 106 del 09/01/1979 (Rv. 396174 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ATTO DI DIVISIONE - INIDONEITA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1979-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396174-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ATTO DI DIVISIONE - INIDONEITA - CONSEGUENZE.*

L'attore in rivendicazione deve provare il suo diritto di proprieta sulla cosa rivendicata attraverso i titoli dei propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione a proprio favore: ne consegue che un atto di divisione, non costituendo un titolo di acquisto a titolo originario, non fa venir meno l'Onere di provare il titolo di acquisto della comunione in base al quale il bene era stato attribuito in Sede di divisione. (V 1282/72, mass n 357800).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)