Sez. 2, Sentenza n. 106 del 09/01/1979 (Rv. 396174 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ATTO DI DIVISIONE - INIDONEITA - CONSEGUENZE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ATTO DI DIVISIONE - INIDONEITA - CONSEGUENZE.*
L'attore in rivendicazione deve provare il suo diritto di proprieta sulla cosa rivendicata attraverso i titoli dei propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell'usucapione a proprio favore: ne consegue che un atto di divisione, non costituendo un titolo di acquisto a titolo originario, non fa venir meno l'Onere di provare il titolo di acquisto della comunione in base al quale il bene era stato attribuito in Sede di divisione. (V 1282/72, mass n 357800).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1111, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)