Sez. 2, Sentenza n. 1282 del 22/04/1972 (Rv. 357800 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ATTO DI DIVISIONE - NATURA - EFFICACIA PROBATORIA DELLA PROPRIETA DI UN CONDIVIDENTE NEI CONFRONTI DEI TERZI - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO DEL CONDIVIDENTE. *
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - RIVENDICAZIONE - PROVA - ATTO DI DIVISIONE - NATURA - EFFICACIA PROBATORIA DELLA PROPRIETA DI UN CONDIVIDENTE NEI CONFRONTI DEI TERZI - ESCLUSIONE - ONERE PROBATORIO DEL CONDIVIDENTE. *
Un atto di divisione, per il suo carattere dichiarativo e non costitutivo di diritti, non ha in se forza probante del diritto di proprieta dei condividenti, nei confronti dei terzi, occorrendo, invece, necessariamente, in caso di revindica, dimostrare il titolo di acquisto in base al quale il bene e stato attribuito in Sede di divisione. (V 711'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)