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Sez. 3, Sentenza n. 6686 del 09/12/1988 (Rv. 460968 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - RICHIESTA DALLA PARTE VITTORIOSA - PREVIA PROPOSIZIONE DEL RICORSO INCIDENTALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1988-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460968-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - RICHIESTA DALLA PARTE VITTORIOSA - PREVIA PROPOSIZIONE DEL RICORSO INCIDENTALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

L'Esercizio, da parte della Corte di Cassazione, del potere di correggere la motivazione previsto dal secondo comma dell'art. 384 cod. proc. civ. è ammissibile in Mancanza del ricorso incidentale della parte vittoriosa, anche nel caso in cui la emendatio implichi la sostituzione del principio di diritto affermato nella sentenza impugnata con altro principio non espressamente esaminato o disatteso nella medesima pronuncia. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che, con riguardo ai miglioramenti apportati dall'affittuario, aveva applicato l'art. 17 della legge n. 203 del 1982 invece dell'art. 15, secondo comma, della legge n. 11 del 1971, rilevando che le due Disposizioni prevedono un criterio sostanzialmente uguale e, cioè, l'aumento di valore del fondo esistente alla cessazione dell'affitto). (V 3896/84, mass n 435846).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)