Sez. L, Sentenza n. 3896 del 03/07/1984 (Rv. 435846 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - RICHIESTA DALLA PARTE VITTORIOSA - PREVIA PROPOSIZIONE DEL RICORSO INCIDENTALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - POTERI DELLA CASSAZIONE - CORREZIONE DELLA MOTIVAZIONE - RICHIESTA DALLA PARTE VITTORIOSA - PREVIA PROPOSIZIONE DEL RICORSO INCIDENTALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - LIMITI.*
L'Esercizio, da parte della Corte di Cassazione, del potere di correggere la motivazione (art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.) può essere invocato dalla parte vittoriosa senza necessità di proposizione del ricorso incidentale, ma non è ammissibile, in Mancanza di tale impugnazione, nel caso in cui la correzione implicherebbe la sostituzione del principio di diritto che sorregge motivazione della sentenza impugnata con altro principio già disatteso dalla medesima. (V 1646/74, mass n 369817; (V 832/73, mass n 363116).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)