Sez. 1, Sentenza n. 2060 del 19/02/1992 (Rv. 475819 - 01)
Procedimento civile - Notificazione - Alla residenza, dimora, domicilio | Notifica a familiare non convivente trovato nella abitazione del destinatario dell'atto - Validità - Esclusione - Condizione - Occasionalità e temporaneità della presenza del familiare - Prova - Necessità - Mezzi.
Procedimento civile - Notificazione - Alla residenza, dimora, domicilio
Ai fini della validità della notifica a persone di famiglia, ai sensi dell'art. 139 cod.proc.civ., non è richiesto necessariamente un rapporto di convivenza tra detta persona ed il destinatario dell'atto, con la conseguenza che, ove il familiare trovato dall'ufficiale giudiziario nell'abitazione del destinatario stesso accetti l'atto senza riserve, la validità della notificazione può essere esclusa soltanto se il notificando, il quale assume di non avere ricevuto l'atto, fornisca adeguata dimostrazione che la presenza in casa del familiare era del tutto occasionale e temporanea, non essendo a tal fine sufficiente la produzione di certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria residenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)