Sez. 1, Sentenza n. 5761 del 27/06/1997 (Rv. 505520 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO | Notificazione presso l'abitazione, l'ufficio o il luogo di esercizio di industria o commercio - Consegna della copia a familiare - "Ratio" della norma - Rapporto di parentela o affinità - Sufficienza - Convivenza, adibizione alla casa, ufficio o azienda - Necessità - Esclusione - Fattispecie relativa alla notifica di un avviso di accertamento tributario.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO
Nella notificazione presso l'abitazione, l'ufficio o il luogo di esercizio dell'industria o del commercio del destinatario, la consegna della copia dell'atto può avvenire, in assenza del destinatario, - e in base al riferimento da parte dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. alle persone di famiglia - ad un parente o affine del destinatario, anche non convivente né addetto alla casa, all'ufficio o all'azienda, dovendosi ritenere che i soggetti legati dai vincoli familiari in questione, che si trovino nei luoghi indicati dall'art. 139 e che accettino di ricevere la copia dell'atto, siano idonei a curare la sollecita consegna al destinatario, in forza della solidarietà connessa con detti vincoli e del dovere giuridico conseguente all'accettazione della notifica. (Fattispecie relativa alla notificazione di un avviso di accertamento tributario).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)