Sez. 3, Sentenza n. 976 del 18/04/1966 (Rv. 321942 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA PA (FORO ERARIALE) - ERRORE DI IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANO CHE LA RAPPRESENTA - SANATORIA - LIMITI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLA PA (FORO ERARIALE) - ERRORE DI IDENTIFICAZIONE DELL'ORGANO CHE LA RAPPRESENTA - SANATORIA - LIMITI.*
La preclusione prevista dall'art.4 della legge 25 marzo 1958, n.260 -secondo cui l'errore di identificazione della persona, alla quale l'atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto doveva essere notificato, deve essere eccepito dall'Avvocatura dello stato nella prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona, alla quale l'atto doveva essere notificato, restando, in seguito, tale indicazione non piu eccepibile - si riferisce ai casi in cui sia stato erroneamente identificato l'organo investito della rappresentanza dell'amministrazione convenuta, ma non opera nell'ipotesi in cui quest'ultima difetti di legittimazione sostanziale. *
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)