Sez. 1, Sentenza n. 6917 del 01/04/2005 (Rv. 580801 - 01)
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE | Rappresentanza in giudizio dello Stato ad opera dell'Avvocatura dello Stato - Erronea individuazione della P.A. passivamente legittimata al giudizio - Art. 4 della legge n. 260 del 1958 - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di giudizio di equa riparazione ex legge n. 89 del 2001.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA DELLA P.A. - CAPACITÀ E LEGITTIMAZIONE PROCESSUALE - IN GENERE
L'evocazione in giudizio di una P.A. diversa rispetto a quella cui sia imputabile il rapporto sostanziale dedotto in causa, precludendo l'instaurazione del contraddittorio con il soggetto destinatario della statuizione domandata al giudice, implica l'inammissibilità della domanda, tenendo conto che l'unitarietà e l'inscindibilità dello Stato, nell'esercizio delle sue funzioni sovrane, non tocca l'autonoma personalità giuridica (di diritto pubblico) delle Amministrazioni centrali, la separazione delle relative attribuzioni e la riferibilità a ciascuna di esse degli atti di rispettiva pertinenza e che rispetto al suddetto errore non operano la preclusione e la sanatoria previste dall'art. 4 della legge n. 260 del 1958; tale disposizione, in linea con le regole generali poste dall'art. 291 cod. proc. civ., contempla, infatti, la diversa ipotesi in cui non sia stata correttamente identificata la persona alla quale notificare l'atto introduttivo e non già il caso in cui l'invalidità, dipendente da difetto di legittimazione sostanziale dell'amministrazione, investa la citazione a motivo della "vocatio in ius" di soggetto diverso dal legittimo contraddittore. Pertanto, con riguardo al giudizio in tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo svoltosi davanti al giudice ordinario - per il quale l'art. 3, comma terzo, della legge 24 marzo 2001, n. 89, attribuisce la legittimazione "ad causam" (e "ad processum") dal lato passivo al Presidente del Consiglio dei Ministri - è inammissibile la domanda proposta nei confronti del Ministro della giustizia dei ministri e tale inammissibilità non può ritenersi sanata, ai sensi dell'art. 4 della legge 25 marzo 1958 n. 260, per il fatto che, nel giudizio camerale davanti alla corte di appello, l'Avvocatura dello Stato non eccepisca alla prima udienza l'errore di identificazione dell'Amministrazione competente a cui il ricorso introduttivo del giudizio era stato notificato.
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4, Legge 24/03/2001 num. 89 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)