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Sez. 1, Sentenza n. 2876 del 12/04/1988 (Rv. 458473 - 01)

MUTUO - IN GENERE - MUTUO DI SCOPO - CONSEGNA DELLA COSA - FINALITÀ SPECIFICA - ESAURIMENTO - OBBLIGO DI RESTITUZIONE - INSORGENZA.*
Stato
decisa il 1988-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458473-01

MUTUO - IN GENERE - MUTUO DI SCOPO - CONSEGNA DELLA COSA - FINALITÀ SPECIFICA - ESAURIMENTO - OBBLIGO DI RESTITUZIONE - INSORGENZA.*

Nel cosiddetto mutuo di scopo, che si caratterizza per il fatto che una somma di denaro od altre cose fungibili vengono consegnate al mutuatario esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, espressamente inserita nel sinallagma contrattuale (nella specie, consegna di titoli al portatore per prestazione di garanzia in favore di istituto bancario), il venir meno o l'esaurimento di detta finalità determinano l'insorgere dell'Obbligo di restituzione del mutuatario. (V 3752/81, mass n 414391).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)