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Sez. 3, Sentenza n. 5966 del 23/04/2001 (Rv. 546253 - 01)

MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Previsione nel contratto del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un veicolo - Risoluzione consensuale della compravendita del bene acquistato con la somma mutuata - Richiesta della restituzione della somma mutuata direttamente al venditore - Legittimazione del mutuante.
Stato
decisa il 2001-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546253-01

MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Nell'ipotesi di contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un veicolo, venuto meno il contratto per cui il mutuato è concesso in seguito alla intervenuta risoluzione consensuale della compravendita del veicolo, il mutuante è legittimato a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario (acquirente), ma direttamente ed esclusivamente al venditore, che rispetto al mutuo appare terzo, ma che del mutuato in sostanza beneficia. Infatti nell'ambito della funzione complessiva dei negozi collegati, essendo lo scopo del mutuo legato alla compravendita, in quanto la somma concessa in mutuo viene destinata al pagamento del prezzo, venuta meno la compravendita, il mutuo non ha più ragione d'essere. In tal caso il mutuatario, il quale impiega la somma secondo la destinazione prevista in contratto, sostanzialmente non ricava alcun vantaggio, perché non consegue la proprietà del bene, per il cui pagamento il mutuo gli viene risultante dal collegamento negoziale, il venditore, che riceve la somma mutuata, deve restituirla.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1321, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)