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Sez. 2, Sentenza n. 1389 del 12/09/1970 (Rv. 347157 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - FATTISPECIE IN TEMA DI LICENZIAMENTO.*
Stato
decisa il 1970-09-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347157-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - FATTISPECIE IN TEMA DI LICENZIAMENTO.*

Si ha domanda nuova, come tale improponibile per la prima volta in appello, quando si faccia valere davanti al giudice di secondo grado una pretesa diversa e piu ampia, che alteri i presupposti della domanda formulata in prime cure e modificando interamente i termini della controversia, introduca nel processo di appello un nuovo e piu ampio petitum, sulla cui decisione verrebbe a mancare alle parti la garanzia del doppio grado di giurisdizione ed anche quando, pur restando fermo il petitum, S'introduca una situazione di fatto diversa da quella prospettata in primo grado, che alteri il fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio ed apra un nuovo tema di indagine. (nella specie, nell'atto introduttivo l'attore aveva posto a fondamento della domanda l'illegittimita del licenziamento dall'impiego presso l'esattoria comunale perche intimato durante il periodo di malattia. Con la comparsa conclusionale di primo grado, ossia tardivamente, ed in appello aveva invece sostenuto che il licenziamento era stato intimato quando, per essere trascorso oltre un mese dal raggiungimento dei limiti di eta, il contratto di lavoro doveva considerarsi prorogato. I giudici di appello avevano dato ingresso alla nuova impostazione. Il SC ha ritenuto alterato, su un punto decisivo, il fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio ed ha enunciato il principio che precede). (Conf 2309'68, mass n 334616).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)