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Sez. 2, Sentenza n. 2309 del 06/07/1968 (Rv. 334616 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1968-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334616-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - NOZIONE.*

Si ha domanda nuova, come tale improponibile per la prima volta in appello, quando si faccia valere davanti al giudice di secondo grado una pretesa diversa e piu ampia, che alteri i presupposti della domanda formulata in prime cure e modificando interamente i termini della controversia, introduca nel processo di appello un nuovo e piu ampio petitum, sulla cui decisione verrebbe a mancare alle parti la garanzia del doppio grado di giurisdizione ed anche quando, pur restando fermo il petitum, S'introduca una situazione di fatto diversa da quella prospettata in primo grado, che alteri il fatto costitutivo del diritto dedotto in giudizio ed apra un nuovo tema di indagine. (V. 2360-66 2003-66 mass. N. 324583).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)