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Sez. 1 - , Ordinanza n. 14229 del 24/05/2019 (Rv. 653888 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI | Art. 6 l.p. Trento n. 6 del 1993 - Nozione di pertinenza - Applicabilità dell'istituto dell'espropriazione parziale - Limiti.
Stato
decisa il 2019-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653888-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - ESPROPRIAZIONI SPECIALI - ESPROPRIAZIONI PARZIALI

La nozione di pertinenze, contenuta nell'art. 12, comma 3, della l.p. Trento n. 6 del 1993, che testualmente include tra le aree edificate quelle sulle quali insistono le costruzioni e le loro strette pertinenze, non evoca le categorie proprie della disciplina urbanistica del territorio ma va intesa con riferimento alle aree poste a servizio ed ornamento della cosa principale senza però costituirne parte integrante ed elemento indispensabile alla sua esistenza, continuando invece a godere di una propria individualità fisica e giuridica. L'esistenza di tale rapporto pertinenziale non comporta necessariamente l'applicabilità dell'istituto dell'espropriazione parziale, il quale presuppone che la parte residua del fondo sia strettamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obiettivo, tale da conferire all'intero immobile una unità economica e funzionale suscettibile di restare oggettivamente pregiudicata dal distacco di una sua parte.

Riferimenti normativi: Legge Prov. 19/02/1993 num. 6 art. 12 com. 3, Cod. Civ. art. 817

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)