Sez. 1, Sentenza n. 16616 del 03/07/2013 (Rv. 627051 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Natura pertinenziale dell'area - Incidenza - Esclusione - Espropriazione parziale - Applicabilità - Condizioni.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità, l'esistenza di un rapporto pertinenziale non incide sulla qualificazione urbanistica dell'area costituente la pertinenza, che conserva quella che deriva dall'inserimento in una zona del piano regolatore, né comporta necessariamente l'applicabilità dell'istituto dell'espropriazione parziale, il quale presuppone che la parte residua del fondo sia strettamente collegata con quella espropriata da un vincolo strumentale ed obbiettivo, tale da conferire all'intero immobile una unità economica e funzionale suscettibile di restare oggettivamente pregiudicata dal distacco di una sua parte.
Riferimenti normativi: Legge Prov. Trento 19/02/1993 num. 6 art. 14 CORTE COST., Legge Prov. Trento 04/03/2008 num. 1 art. 154
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)